Pubblicato nel B.U. 15 marzo 2011, n. 11.
(1) Di aggiungere nel testo del decreto del Presidente della Provincia 30 maggio 2003, n. 20, “Regolamento di esecuzione sull’accesso all’impiego provinciale” all’articolo 19 il seguente comma:
„5. Su richiesta dell’assessore preposto, i posti nelle direzioni di dipartimento, di diretta collaborazione dell’assessore e nei limiti del contingente stabilito dalla Giunta provinciale, possono essere coperti da personale per chiamata dall’esterno comunque in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego provinciale. I relativi contratti hanno durata corrispondente al mandato politico dell’assessore. Il servizio così prestato presso la direzione del dipartimento matura ai fini della graduatoria per le assunzioni del relativo profilo professionale solo dal momento in cui l’assunzione possa avvenire in base all’ordine della graduatoria stessa.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.