In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

e) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010 , n. 311)
Regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2010, n. 49.

Art. 6 (Canone di concessione)  

(1)  I canoni di concessione si riferiscono all’intera durata della concessione e sono stabiliti dalla Giunta provinciale, previo parere di stima dell’Ufficio estimo provinciale che tiene conto anche dei prezzi di mercato. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) I canoni di concessione sono composti dal canone base e dagli eventuali sovrapprezzi per l’occupazione di uno spazio maggiore di quello previsto per il canone base.

(3)  I canoni di concessione sono inoltre differenziati in base al tipo di attività territoriale dell’utente ed in base alle classi di ripetitori, con riferimento in entrambi i casi al momento della domanda di concessione e senza tener conto di successive modifiche.

(4)  Sono previsti i seguenti due tipi di attività territoriale dell’utente, con riferimento alla sede principale, le sedi secondarie e le unità locali e senza tener conto delle attività all’estero:

  1. a livello nazionale o sovraregionale;
  2. a livello regionale, provinciale o locale.

(5) Sono previste le seguenti tre classi di ripetitori:

  1. ripetitori principali: punti nodali nella rete radiocomunicazioni provinciale con più di due direzioni;
  2. ripetitori secondari: punti nodali nella rete radiocomunicazioni provinciale con due direzioni;
  3. ripetitori finali: ripetitori della rete radiocomunicazioni provinciale con una sola direzione.

(6) I canoni di concessione sono suddivisi in sei rate annue di importo uguale, eventualmente arrotondato a due decimali. Il concessionario deve pagare ogni anno una rata annua in via anticipata ed in un’unica soluzione.

(7)  Nel caso di scioglimento anticipato del contratto di concessione, la rata annua per l’anno di concessione corrente viene calcolata sulla base degli effettivi giorni della durata della concessione. Le rate annue per gli anni di concessione non usufruiti non sono dovuti.