(1) Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni per l’utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia autonoma di Bolzano, gestiti dalla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, di seguito Ripartizione competente. L’utilizzo del sito radioripetitore deve avere lo scopo di realizzare un impianto trasmittente.