(1) Deve essere garantita l’accessibilità delle strutture per attività sociali in tutte le loro parti.
2. Ogni gruppo di servizi igienici o di spogliatoi deve prevedere rispettivamente almeno un servizio igienico o uno spogliatoio ai sensi degli articoli 44 e 46.
(3) Almeno una doccia ogni gruppo di docce all’interno delle strutture per attività sociali deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 45.
(4) Nei luoghi di pubblico spettacolo il sette per cento dei posti deve essere riservato a persone disabili; di questi il quattro per cento va destinato a spazio di ingombro e di manovra per sedie a ruote e il tre per cento a persone portatrici di altre disabilità. Tali posti devono:
(5) Devono essere accessibili, se previsti, almeno un palcoscenico, uno spogliatoio e un camerino.