(1) Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ad accessibilità, visitabilità ed adattabilità.
(2) In caso di accessibilità gli elaborati devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto delle stesse. In caso di visitabilità gli elaborati devono evidenziare le aree accessibili. L’adattabilità di unità ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati contenenti le indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da integrare.
(3) Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una specifica relazione, contenente la descrizione:
- delle soluzioni progettuali e delle eventuali opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti;
- degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici;
- dei materiali previsti;
- del grado di accessibilità;
- delle soluzioni previste per garantire l’adeguamento dell’edificio;
- delle indicazioni progettuali di dettaglio, che non possono essere rappresentate graficamente.
(4) Qualora fossero proposte soluzioni alternative a quanto previsto dal presente regolamento, gli elaborati e la relazione devono essere integrati con l’illustrazione delle alternative e dell’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
(5) Ai progetti delle opere deve essere allegata una dichiarazione del professionista che ha progettato l’opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
(6) In caso di proposta di soluzioni alternative la dichiarazione deve essere accompagnata dagli elaborati e dalla relazione di cui al comma 4.