(1) Gli edifici, gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto, adeguati secondo le prescrizioni del presente regolamento, devono avere affisso, in posizione agevolmente visibile, il contrassegno di accessibilità secondo il modello di cui all’allegato A.
(2) Il contrassegno di accessibilità è rilasciato dalla Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.