(1) Il presente regolamento detta norme volte a favorire il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici, privati aperti al pubblico, negli spazi e nei servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di assicurare la massima autonomia in sicurezza e di facilitare la vita di relazione di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, di natura temporanea o permanente.