Pubblicato nel B.U. 15 dicembre 2009, n. 51.
(1) Un tecnico abilitato o una tecnica abilitata al collaudo statico esegue i controlli periodici prescritti come previsto al articolo 10.Un controllo va in ogni caso effettuato ogniqualvolta si verifichi una variazione di utilizzo o una sollecitazione straordinaria, ad esempio un terremoto.
(2) In tal caso va predisposto un modulo di controllo visivo o una documentazione di prova relativa alle prove di carico effettuate sull’opera.Questi controlli periodici sono prescritti anche nel libro di manutenzione dell’opera.
(3) Qualora il personale tecnico abilitato al collaudo statico di cui al articolo 10 abbia provveduto a prescrivere controlli periodici aggiuntivi senza fissare la periodicità, questa è da intendersi come decennale.