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In vigore al: 21/11/2014

e) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 421)
Regolamento sui compiti e sulla formazione dell'operatore o dell'operatrice socioassistenziale

1)

Pubblicato nel B.U. 24 novembre 2009, n. 48.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina i compiti e la formazione dell’operatore o dell’opera-trice socio-assistenziale con formazione complementare in assistenza sanitaria.

Art. 2 (Compiti)

(1) L’operatore ovvero l’operatrice socio-assistenziale opera nelle strutture e nei servizi sociali, socio-sanitari e scolastici, dove assicura prestazioni sociali, psico-sociali, assistenziali - queste ultime anche sanitarie - ed educative.

Art. 3 (Assistenza sociale)

(1) Il campo di attività dell’operatore o dell’operatrice socio-assistenziale comprende l’accompagnamento e l’assistenza dellapersona nel suo ambiente abituale quale la casa, in centri di degenza e strutture residenziali, in centri diurni, in strutture occupazionali e nelle strutture scolastiche.

(2) L’operatore ovvero l’operatrice socio-assis-tenziale lavora in autonomia e collabora in modo integrato con altri gruppi professionali al fine di mantenere e migliorare la qualità della vita di persone, famiglie e gruppi sul piano sociale, socioculturale, nei rapporti interpersonali e nelle attività pratiche della vita quotidiana. Le attività di assistenza globale sono inoltre rivolte al mantenimento della salute, alla promozione ed allo sviluppo della autosufficienza, nonché ad un generale aiuto e sostegno.

(3) Nei servizi e nelle strutture l’operatore, ovvero l’operatrice socio-assistenziale, assicura in particolare le seguenti prestazioni:

  1. elabora il programma assistenziale individuale o di gruppo, volto a mantenere e migliorare le facoltà intellettive e le capacità fisiche delle persone assistite, ne verifica i risultati e/o partecipa all’elaborazione del programma stesso ed alla valutazione degli obiettivi raggiunti;
  2. accompagna le persone ai vari servizi;
  3. sostiene la persona assistita e la aiuta a mantenersi autosufficiente ed a condurre una vita autonoma;
  4. nello svolgere compiti educativi e di assistenza in seno alla famiglia assume le veci della persona titolare della responsabilità educativa, in particolare in caso di sua assenza o malattia e, in casi di particolare necessità, assume la completa gestione della casa;
  5. elabora, assieme al personale specializzato dei servizi sociali e dei servizi sanitari, specifiche rilevazioni dei bisogni delle persone e dei gruppi da assistere e collabora alla stesura dei modelli d’intervento e dei piani d’azione da realizzare sul territorio e nei servizi;
  6. promuove e sostiene forme d’aiuto da parte del vicinato e da parte del volontariato e le include nell’ambito degli interventi di sostegno e dell’assistenza programmata;
  7. informa e consiglia le persone nel loro contesto sociale e nelle situazioni di vita del momento;
  8. promuove e favorisce contatti all’interno ed all’esterno in situazioni sociali difficili;
  9. istruisce nuovi collaboratori e tirocinanti sul posto di lavoro;
  10. svolge le attività amministrative ed organizzative necessarie e collegate all’assolvimento dei propri compiti e prepara la documentazione occorrente al fine di assicurare la valutazione dei risultati e la qualità degli stessi.

Art. 4 (Assistenza sanitaria)

(1) In osservanza del piano d’assistenza predisposto dall’infermiere ovvero infermiera responsabile e conformemente alle direttive dell’infermiere ovvero infermiera, oppure sotto la sua supervisione, l’operatore ovvero l’operatrice socio-assistenziale svolge i seguenti compiti:

  1. somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta;
  2. somministrazione delle diete;
  3. terapia intramuscolare e sottocutanea;
  4. bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
  5. rilevazione e annotazione di alcuni parametri vitali, quali la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la temperatura e la rilevazione della glicemia capillare;
  6. raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
  7. medicazioni semplici e bendaggi;
  8. clisteri;
  9. mobilizzazione della persona non auto-sufficiente per la prevenzione di decubiti ed alterazioni cutanee;
  10. disinfezione, lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione e relativa conservazione secondo i protocolli in uso;
  11. disinfezione, pulizia e sterilizzazione delle apparecchiature e attrezzature sanitarie, nonché dei dispositivi medici e relativa conservazione secondo i protocolli in uso;
  12. raccolta e stoccaggio differenziati dei rifiuti sanitari;
  13. trasporto del materiale biologico a fini diagnostici, secondo le norme ed i protocolli vigenti;
  14. sorveglianza delle fleboclisi.

Art. 5 (Programmi di formazione)

(1) Le scuole provinciali per le professioni sociali integrano i programmi formativi per il conseguimento del diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-as-sistenziale con i contenuti previsti dall’Accor-do nella Conferenza permanente Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 per l’operatore socio-sanitario e con quelli previsti dall’Accordo nella Conferenza permanente Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 per l’operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria.

(2) Oltre al diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-assistenziale gli allievi ottengono anche l’attestato di qualifica/diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-sanitaria con formazione complementare in assistenza sanitaria.

Art. 6 (Formazione integrativa)

(1) Le scuole provinciali per le professioni sociali offrono moduli di formazione integrativa, mediante i quali gli operatori socio-assisten-ziali, gli assistenti per soggetti portatori di handicap e gli assistenti geriatrici e familiari, formati in base alle norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento possono conseguire l’attestato di operatore socio-sanitario od operatrice socio-sani-taria con formazione complementare in assistenza sanitaria.

Art. 7 (Rapporti di collaborazione)

(1) Le ripartizioni per la formazione professionale, gli enti gestori dei servizi sociali e l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige stipulano accordi, al fine di:

  1. trasmettere in modo ottimale, nella teoria e nella pratica, i contenuti formativi relativi al lavoro sociale ed all’assistenza;
  2. organizzare i moduli di tirocinio pratico nei servizi sociali e nei servizi sanitari.

Art. 8 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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