(1) Le presenti disposizioni disciplinano i criteri di progettazione antisismica, le misure per il dimensionamento da applicare agli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti, nonché i fattori di adempimento per ristrutturazioni. Sono escluse le costruzioni soggette a norme speciali, come le dighe.
(2) I comuni della provincia di Bolzano sono classificati come zona 4 ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, compresi i nove comuni della Val Venosta elencati nell’allegato A).
(1) Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
(1) Le nuove costruzioni di cui all’articolo 2 sono soggette all’obbligo della progettazione antisismica, rispondente ai nuovi criteri progettuali approvati con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
(2) I comuni di cui all’allegato A) presentano una maggiore pericolositá sismica. In questi non si applicano le regole semplificate di progettazione e verifica sismica previste al capitolo 7 del decreto ministeriale di cui al comma 1, per i siti ricadenti in zona 4.
(3) Per le ristrutturazioni è stabilito per tutti i comuni della provincia di Bolzano ad esclusione dei comuni di cui all’allegato A) il fattore di adempimento 0,40.
(1) Sono edifici di interesse strategico:
(2) Sono opere infrastrutturali di interesse strategico:
(1) Sono edifici rilevanti in relazione ad un loro collasso quelli non soggetti a vincolo di tutela storico- artistica e aventi altezza superiore a 24 metri alla linea di gronda nonché gli edifici non soggetti a vincolo di tutela storico-artistica aventi in tutto o almeno per il cinquanta per cento delle superfici le seguenti destinazioni:
(2) Sono opere infrastrutturali rilevanti le infrastrutture identificabili anche per lotti funzionali, destinate in tutto o in parte a:
(3) Per gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica non esiste l’obbligo di adeguamento sismico. Se questi edifici sono destinati in tutto o per lo meno per il 50 per cento alle attività di cui ai commi 1 e 2, è comunque richiesto, in caso di ristrutturazione totale, di realizzare un miglioramento sismico rispetto alla situazione iniziale.
COMUNI A MAGGIORE PERICOLOSITÁ SISMICA
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.