In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 331)
Disposizioni per le opere edili antisismiche

1)
Pubblicato nel B.U. 18 agosto 2009, n. 34.

Articolo 1 (Campo d’applicazione)  

(1) Le presenti disposizioni disciplinano i criteri di progettazione antisismica, le misure per il dimensionamento da applicare agli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti, nonché i fattori di adempimento per ristrutturazioni. Sono escluse le costruzioni soggette a norme speciali, come le dighe.

(2) I comuni della provincia di Bolzano sono classificati come zona 4 ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, compresi i nove comuni della Val Venosta elencati nell’allegato A).

Articolo 2 (Definizioni)

(1) Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

  1. “edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico” quelli, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
  2. “edifici ed opere infrastrutturali rilevanti” quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
  3. “nuove costruzioni”, edifici ed opere infrastrutturali di cui alle lettere a) e b), per le quali alla data d’entrata in vigore delle presenti disposizioni non sono state rilasciate le relative concessioni edilizie ed autorizzazioni;
  4. “fattori di adempimento”: il fattore di adempimento descrive in che misura la struttura esistente è in grado di soddisfare le verifiche di calcolo imposte dalle normative vigenti per le nuove strutture. Rappresenta quindi un fattore di riduzione dell’azione sismica da applicare sulle strutture esistenti.
  5. „ristrutturazioni“: ristrutturazioni totali con intervento determinante sulla struttura statica.

Articolo 3 (Disposizioni per la progettazione)

(1) Le nuove costruzioni di cui all’articolo 2 sono soggette all’obbligo della progettazione antisismica, rispondente ai nuovi criteri progettuali approvati con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

(2) I comuni di cui all’allegato A) presentano una maggiore pericolositá sismica. In questi non si applicano le regole semplificate di progettazione e verifica sismica previste al capitolo 7 del decreto ministeriale di cui al comma 1, per i siti ricadenti in zona 4.

(3) Per le ristrutturazioni è stabilito per tutti i comuni della provincia di Bolzano ad esclusione dei comuni di cui all’allegato A) il fattore di adempimento 0,40.

Articolo 4 (Edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico)

(1) Sono edifici di interesse strategico:

  1. caserme ed altri edifici dei vigili del fuoco permanenti, dei vigili del fuoco volontari, dei capoluoghi di distretto, dei punti di appoggio dei vigili del fuoco e della scuola provinciale antincendi;
  2. edifici del sistema sanitario pubblico e privato dotati di pronto soccorso (ospedali, cliniche, case di cura accreditate e simili);
  3. centrale provinciale d’emergenza rispondente ai numeri 115/118;
  4. sede operativa dell’Associazione provinciale di Soccorso Croce Bianca e della Croce Rossa Italiana a Bolzano;
  5. edifici considerati strategici nel piano di protezione civile provinciale e nei piani di protezione civile comunali.

(2) Sono opere infrastrutturali di interesse strategico:

  1. aeroporti;
  2. eliporti per il servizio di soccorso provinciale;
  3. strutture per la produzione, il trasporto e la distribuzione d’energia elettrica limitatamente agli impianti d’alta tensione;
  4. strutture finalizzate alla comunicazione e alla trasmissione di dati:
    1. rete provinciale di radiocomunicazione;
    2. impianti di trasmissione della Radiotelevisione Azienda Speciale (RAS);
    3. reti di diffusione di emittenti radio e televisione, che, con la sottoscrizione di un contratto con l’Amministrazione provinciale, partecipano al sistema d’informazione per la popolazione.
  5. ponti e gallerie con traffico giornaliero medio (TGM) superiore o uguale a 16.000 unità ed una luce superiore o uguale a 20 metri;
  6. infrastrutture considerate strategiche nel piano di protezione civile provinciale e nei piani di protezione civile comunali.

Articolo 5 (Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti)

(1) Sono edifici rilevanti in relazione ad un loro collasso quelli non soggetti a vincolo di tutela storico- artistica e aventi altezza superiore a 24 metri alla linea di gronda nonché gli edifici non soggetti a vincolo di tutela storico-artistica aventi in tutto o almeno per il cinquanta per cento delle superfici le seguenti destinazioni:

  1. scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado con almeno quattro piani (piano terra più tre piani sopraelevati = PT+3);
  2. tribune di stadi, palazzetti dello sport e palestre ad uso pubblico per manifestazioni sportive con superficie utile superiore ai 500 metri quadri;
  3. sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con superficie utile superiore o uguale a 1000 metri quadri;
  4. chiese e locali di culto aperte al pubblico con superficie superiore o uguale a 500 metri quadri;
  5. impianti soggetti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
  6. impianti di incenerimento o smaltimento e di depurazione che servono più di 50.000 abitanti equivalenti;
  7. centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie utile superiore o uguale a 5.000 metri quadri;
  8. case di riposo e di cura con almeno quattro piani (piano terra più 3 piani sopraelevati = PT+3);
  9. stazioni ferroviarie e stazioni per autobus in centri abitati con più di 10.000 abitanti.

(2) Sono opere infrastrutturali rilevanti le infrastrutture identificabili anche per lotti funzionali, destinate in tutto o in parte a:

  1. dighe ed invasi idrici con capacitá superiore a 5.000 metri cubi;
  2. impianti di teleriscaldamento.

(3)  Per gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica non esiste l’obbligo di adeguamento sismico. Se questi edifici sono destinati in tutto o per lo meno per il 50 per cento alle attività di cui ai commi 1 e 2, è comunque richiesto, in caso di ristrutturazione totale, di realizzare un miglioramento sismico rispetto alla situazione iniziale.

Allegato A)

COMUNI A MAGGIORE PERICOLOSITÁ SISMICA

  1. Curon Venosta
  2. Malles
  3. Tubre
  4. Glorenza
  5. Sluderno
  6. Lasa
  7. Prato allo Stelvio
  8. Stelvio
  9. Silandro

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.