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In vigore al: 21/11/2014

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 331)
Disposizioni per le opere edili antisismiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 18 agosto 2009, n. 34.

Articolo 5 (Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti)

(1) Sono edifici rilevanti in relazione ad un loro collasso quelli non soggetti a vincolo di tutela storico- artistica e aventi altezza superiore a 24 metri alla linea di gronda nonché gli edifici non soggetti a vincolo di tutela storico-artistica aventi in tutto o almeno per il cinquanta per cento delle superfici le seguenti destinazioni:

  1. scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado con almeno quattro piani (piano terra più tre piani sopraelevati = PT+3);
  2. tribune di stadi, palazzetti dello sport e palestre ad uso pubblico per manifestazioni sportive con superficie utile superiore ai 500 metri quadri;
  3. sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con superficie utile superiore o uguale a 1000 metri quadri;
  4. chiese e locali di culto aperte al pubblico con superficie superiore o uguale a 500 metri quadri;
  5. impianti soggetti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
  6. impianti di incenerimento o smaltimento e di depurazione che servono più di 50.000 abitanti equivalenti;
  7. centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie utile superiore o uguale a 5.000 metri quadri;
  8. case di riposo e di cura con almeno quattro piani (piano terra più 3 piani sopraelevati = PT+3);
  9. stazioni ferroviarie e stazioni per autobus in centri abitati con più di 10.000 abitanti.

(2) Sono opere infrastrutturali rilevanti le infrastrutture identificabili anche per lotti funzionali, destinate in tutto o in parte a:

  1. dighe ed invasi idrici con capacitá superiore a 5.000 metri cubi;
  2. impianti di teleriscaldamento.

(3)  Per gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica non esiste l’obbligo di adeguamento sismico. Se questi edifici sono destinati in tutto o per lo meno per il 50 per cento alle attività di cui ai commi 1 e 2, è comunque richiesto, in caso di ristrutturazione totale, di realizzare un miglioramento sismico rispetto alla situazione iniziale.

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