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Normativa provinciale
Protezione antincendi e civile
Servizio antincendi e protezione civile
Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
Articolo 4 (Edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico)
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
1)
Disposizioni per le opere edili antisismiche
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 18 agosto 2009, n. 34.
Articolo 4 (Edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico)
(1)
Sono edifici di interesse strategico:
caserme ed altri edifici dei vigili del fuoco permanenti, dei vigili del fuoco volontari, dei capoluoghi di distretto, dei punti di appoggio dei vigili del fuoco e della scuola provinciale antincendi;
edifici del sistema sanitario pubblico e privato dotati di pronto soccorso (ospedali, cliniche, case di cura accreditate e simili);
centrale provinciale d’emergenza rispondente ai numeri 115/118;
sede operativa dell’Associazione provinciale di Soccorso Croce Bianca e della Croce Rossa Italiana a Bolzano;
edifici considerati strategici nel piano di protezione civile provinciale e nei piani di protezione civile comunali.
(2)
Sono opere infrastrutturali di interesse strategico:
aeroporti;
eliporti per il servizio di soccorso provinciale;
strutture per la produzione, il trasporto e la distribuzione d’energia elettrica limitatamente agli impianti d’alta tensione;
strutture finalizzate alla comunicazione e alla trasmissione di dati:
rete provinciale di radiocomunicazione;
impianti di trasmissione della Radiotelevisione Azienda Speciale (RAS);
reti di diffusione di emittenti radio e televisione, che, con la sottoscrizione di un contratto con l’Amministrazione provinciale, partecipano al sistema d’informazione per la popolazione.
ponti e gallerie con traffico giornaliero medio (TGM) superiore o uguale a 16.000 unità ed una luce superiore o uguale a 20 metri;
infrastrutture considerate strategiche nel piano di protezione civile provinciale e nei piani di protezione civile comunali.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
A Prevenzione incendi
B Servizio antincendi e protezione civile
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
b) Legge provinciale18 dicembre 2002, n. 15
c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
Articolo 1 (Campo d’applicazione)
Articolo 2 (Definizioni)
Articolo 3 (Disposizioni per la progettazione)
Articolo 4 (Edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico)
Articolo 5 (Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti)
Allegato A)
e) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010 , n. 31
f) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
C Provvidenze in caso di calamità
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico