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In vigore al: 21/11/2014

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 331)
Disposizioni per le opere edili antisismiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 18 agosto 2009, n. 34.

Articolo 4 (Edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico)

(1) Sono edifici di interesse strategico:

  1. caserme ed altri edifici dei vigili del fuoco permanenti, dei vigili del fuoco volontari, dei capoluoghi di distretto, dei punti di appoggio dei vigili del fuoco e della scuola provinciale antincendi;
  2. edifici del sistema sanitario pubblico e privato dotati di pronto soccorso (ospedali, cliniche, case di cura accreditate e simili);
  3. centrale provinciale d’emergenza rispondente ai numeri 115/118;
  4. sede operativa dell’Associazione provinciale di Soccorso Croce Bianca e della Croce Rossa Italiana a Bolzano;
  5. edifici considerati strategici nel piano di protezione civile provinciale e nei piani di protezione civile comunali.

(2) Sono opere infrastrutturali di interesse strategico:

  1. aeroporti;
  2. eliporti per il servizio di soccorso provinciale;
  3. strutture per la produzione, il trasporto e la distribuzione d’energia elettrica limitatamente agli impianti d’alta tensione;
  4. strutture finalizzate alla comunicazione e alla trasmissione di dati:
    1. rete provinciale di radiocomunicazione;
    2. impianti di trasmissione della Radiotelevisione Azienda Speciale (RAS);
    3. reti di diffusione di emittenti radio e televisione, che, con la sottoscrizione di un contratto con l’Amministrazione provinciale, partecipano al sistema d’informazione per la popolazione.
  5. ponti e gallerie con traffico giornaliero medio (TGM) superiore o uguale a 16.000 unità ed una luce superiore o uguale a 20 metri;
  6. infrastrutture considerate strategiche nel piano di protezione civile provinciale e nei piani di protezione civile comunali.
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