(1) Le nuove costruzioni di cui all’articolo 2 sono soggette all’obbligo della progettazione antisismica, rispondente ai nuovi criteri progettuali approvati con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
(2) I comuni di cui all’allegato A) presentano una maggiore pericolositá sismica. In questi non si applicano le regole semplificate di progettazione e verifica sismica previste al capitolo 7 del decreto ministeriale di cui al comma 1, per i siti ricadenti in zona 4.
(3) Per le ristrutturazioni è stabilito per tutti i comuni della provincia di Bolzano ad esclusione dei comuni di cui all’allegato A) il fattore di adempimento 0,40.