(1) Le presenti disposizioni disciplinano i criteri di progettazione antisismica, le misure per il dimensionamento da applicare agli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti, nonché i fattori di adempimento per ristrutturazioni. Sono escluse le costruzioni soggette a norme speciali, come le dighe.
(2) I comuni della provincia di Bolzano sono classificati come zona 4 ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, compresi i nove comuni della Val Venosta elencati nell’allegato A).