(1) La Giunta provinciale può stipulare con gli organismi di ricerca scientifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), convenzioni in genere pluriennali, con le quali l’organismo si impegna a fornire determinate prestazioni nel settore della ricerca scientifica e a raggiungere determinati obiettivi, mentre la Giunta provinciale si impegna a concedere le prestazioni finanziarie per un periodo prestabilito.