(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, l’università e la ricerca scientifica effettua controlli a campione.
(2) Le domande da sottoporre a controllo a campione sono individuate mediante sorteggio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il contributo o a quello in cui il progetto di ricerca è stato terminato.