In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 711)
Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 febbraio 2009, n. 7

Art. 12 (Obblighi dei beneficiari)  

(1) I beneficiari sono tenuti ad attuare l’iniziativa conformemente alla domanda ammessa ad agevolazione. Eventuali modifiche del progetto, eventuali variazioni  degli investimenti nonché la sostituzione della persona responsabile del progetto devono essere comunicate all’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, l’università e la ricerca scientifica con motivazione e documentazione adeguata e devono essere autorizzate dallo stesso.

(2) A progetto ultimato, i beneficiari sono tenuti a documentare l’attuazione dello stesso e i risultati raggiunti.

(3) I beneficiari delle agevolazioni devono rispettare i contratti collettivi di lavoro nazionali e locali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro e in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

(4) I beneficiari si obbligano altresì a non alienare, affittare, cedere in comodato i beni agevolati nel periodo della durata del progetto e a utilizzarli per gli scopi previsti dal progetto.

(5) I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 14 della legge.

(6) L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo o della parte di esso che non è conforme alla domanda ammessa ad agevolazione. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 4 comporta la revoca della parte del contributo che corrisponde alle spese del bene ammesse ad agevolazione. Sono dovuti gli interessi legali sull’importo revocato.

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