(1) Per le iniziative volte alla promozione della ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), d), f), g), h), j), k), l), m), n), o) e p) possono essere concessi contributi.
(2) Le domande di concessione di contributi possono essere presentate tutto l'anno.
(3) La Giunta provinciale determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi.
(4) I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale.