In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 711)
Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 febbraio 2009, n. 7

Art. 5 (Spese ammissibili ad agevolazione)

(1) Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese per progetti di ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c):

  1. spese di personale per ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche nonché altro personale ausiliario se impiegati nel progetto di ricerca scientifica;
  2. costi degli strumenti e delle attrezzature e spese materiali derivanti dal progetto di ricerca scientifica. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca in tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile ad agevolazione solo il costo dell’ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;
  3. spese di viaggio e costi per la partecipazione a convegni, fiere e congressi;
  4. spese per l’affitto di locali e spese di gestione per il solo periodo in cui i locali sono utilizzati per il progetto di ricerca;
  5. spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, per un massimo del 10 per cento del totale dei costi del progetto ammissibili ad agevolazione;
  6. spese per collaborazioni esterne, per servizi di consulenza, elaborazioni di studi e altre prestazioni se direttamente connessi con il progetto di ricerca.

(2) Non sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese:

  1. spese per l’acquisto di beni immobili;
  2. spese per investimenti edilizi e attrezzature di base.

(3) Per ogni altra iniziativa di promozione della ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) e seguenti sono ammissibili ad agevolazione tutte le spese connesse direttamente con la realizzazione dell’iniziativa. La determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione avviene nell’ambito delle procedure di cui al capo II.

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