(1) Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese per progetti di ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c):
(2) Non sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese:
(3) Per ogni altra iniziativa di promozione della ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) e seguenti sono ammissibili ad agevolazione tutte le spese connesse direttamente con la realizzazione dell’iniziativa. La determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione avviene nell’ambito delle procedure di cui al capo II.