(1) Sono oggetto di agevolazione le seguenti iniziative:
(2) L’amministrazione provinciale può realizzare le iniziative indirizzate alla promozione della ricerca scientifica anche direttamente o tramite affidamento a terzi.
(3) Nel programma annuale sono stabilite le iniziative per la promozione della ricerca scientifica programmate per quell’anno nonché i relativi mezzi finanziari.