Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2008, n. 50.
(1) La Provincia affida al gestore i compiti ed i servizi di cui agli articoli 4 e 5, previo accertamento dei requisiti di idoneità giuridica, economica, finanziaria e tecnica di cui all’articolo 7.
(2) La concessione deve contenere:
(3) Alla concessione sono allegati:
(4) La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20.