Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2008, n. 50.
(1) All’attuale gestore dell’aeroporto, che svolge i compiti e i servizi previsti dal presente regolamento dal 28 marzo 1999, la concessione di cui all’articolo 6 è rilasciata per una durata non superiore a 20 anni, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e a condizione che alla Provincia siano riconosciuti i poteri di cui all’articolo 8, comma 2.