Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 2008, n. 50.
(1) Il gestore può prevedere, per mezzo del piano d’impresa di cui all’articolo 7, i lavori necessari alla manutenzione, all’adeguamento e al potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale, incluse le pertinenze ad essa funzionali e necessarie per lo svolgimento dei compiti e dei servizi assegnati. La Provincia può approvare anche solo parte delle opere previste nel piano d’impresa oppure integrare le stesse.
(2) La Provincia può incaricare dell’esecuzione delle opere necessarie direttamente il gestore, purché sussistano i necessari presupposti, eseguire direttamente i lavori o affidarli ad altra società da essa controllata.
(3) La ripartizione della spesa necessaria all’esecuzione dei lavori viene stabilita mediante protocollo d’intesa tra il gestore e la Provincia.
(4) Tutti gli interventi gravanti sull’infrastruttura aeroportuale devono essere preventivamente concordati con il Ministero dei trasporti e con l’ENAC.