Pubblicato nel Supplemento n. 3 al B.U. 22 aprile 2008, n. 17.
(1) Nell'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1 hanno la precedenza gli abitanti del comune ove si trovano i beni medesimi.
(2) In caso di svolgimento di più manifestazioni concomitanti, trovano applicazione i seguenti criteri di priorità: