Pubblicato nel Supplemento n. 3 al B.U. 22 aprile 2008, n. 17.
(1)Le attività svolte da associazioni sportive senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 9, comma 1 dalla lettera a) alla lettera e) nonché dell’articolo 10, comma 1 dalla lettera a) alla lettera d) non sono soggette al pagamento del rimborso spese.
(2) L’ente proprietario può decidere di apportare altri esoneri oltre a quelli sopra indicati rinunciando completamente o in parte al pagamento del rimborso spese o della cauzione, determinando i criteri di esonero.
(3) Il rimborso spese e la cauzione non sono richiesti in caso di:
(4) Nei casi in cui il bilancio è gravato dall'utilizzo extrascolastico, è effettuata la relativa compensazione.4)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 14.