Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Per ogni agevolazione concessa di importo lordo superiore a 3 milioni di euro, l'ufficio provinciale competente, entro 20 giorni lavorativi dalla concessione della stessa, invia alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).
(2) L'ufficio provinciale competente presenterà annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01)