Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) Gli atti di liquidazione informatica riferiti a contributi o altre provvidenze economiche comunque denominate sono sottoposti, a cura della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio, a successivo controllo a campione. Tale controllo è volto a riscontrare la regolarità contabile, secondo quanto previsto all’articolo 49, comma 3, della legge di contabilità.
(2) Per ciascun esercizio finanziario è sottoposto a controllo, per ogni singola ripartizione, almeno il 6 per cento delle liquidazioni informatiche disposte da ciascuna struttura provinciale. All’individuazione dei casi si provvede mediante un sistema informatizzato di scelta casuale tra tutte le provvidenze economiche liquidate dalle predette strutture.
(3) La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai rendiconti amministrativi inerenti ai servizi economali ai sensi dell’articolo 54 della legge di contabilità.3)
Gli artt. 3/bis, 3/ter e 3/quater sono stati inseriti dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 30 agosto 2010, n. 28.