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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 571)
Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche

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Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.

Art. 3 (Documenti contabili informatici)

(1) È documento contabile informatico la rappresentazione informatica d'atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese. Esso costituisce informazione primaria e originale, da cui è possibile effettuare riproduzioni e copie da parte delle strutture provinciali competenti. Sono considerati documenti contabili informatici:

  1. l'ordinativo d'incasso, la prenotazione di blocco e l'annullamento dell'ordinativo d'incasso;
  2. il mandato di pagamento, la prenotazione di blocco, l'annullamento e la rettifica del mandato.

(2) Salvo quanto diversamente disposto:

  1. i documenti di cui al comma 1, lettera a), sono sottoscritti con firma digitale dai soggetti indicati dall'articolo 37, comma 2, della legge di contabilità;
  2. i documenti di cui al comma 1, lettera b), sono sottoscritti con firma digitale dai soggetti indicati dall'articolo 49, comma 8, e dall'articolo 52 della legge di contabilità.

(3) Per ogni esercizio finanziario, ciascuna tipologia di documenti di cui al comma 1 è numerata progressivamente in maniera continua, in relazione al soggetto emittente ed al tempo della sua emissione nel sistema contabile. Fanno eccezione i documenti di prenotazione di blocco, di rettifica e d'annullamento degli ordinativi informatici, i quali riportano la stessa numerazione dell'ordinativo d'incasso o del mandato di pagamento a cui si riferiscono.

(4) I documenti di cui al comma 1 sono inseriti in un sistema informatico, detto "sistema di firma", ai fini della sottoscrizione con firma digitale. I documenti presenti nel sistema di firma non possono essere modificati. Se il documento inserito nel sistema di firma non è corretto, il soggetto competente alla sottoscrizione ne dispone il rifiuto e la conseguente uscita dal sistema di firma.

(5) I documenti contabili informatici di cui al comma 1 sono conservati dalla Provincia per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di emissione dei medesimi. Per la conservazione e la riproduzione dei documenti contabili informatici si applicano le disposizioni degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.