Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.
(1) Per la segnaletica delle piste ciclabili nei punti d'incrocio con la rete viaria si applicano le norme del Codice della strada. Per la segnaletica all'interno delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali si applicano criteri unitari, stabiliti dalla Giunta provinciale.
(2) Lungo le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali, oltre alla segnaletica viaria possono essere apposti anche opportuni cartelli indicatori di luoghi di particolare interesse, impianti sportivi e ricreativi, esercizi ricettivi e di ristorazione.