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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 501)
Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali

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1)

Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.

Art. 7 (Indennizzo)

(1) Al proprietario del terreno spetta un congruo indennizzo per la cessione del terreno o la costituzione della servitù.

(2) Gli indennizzi di cui al comma 1 sono stabiliti dall'Ufficio Estimo provinciale, sentita l'associazione di coltivatori più rappresentativa a livello provinciale, tenendo conto dei criteri previsti dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.