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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 501)
Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali

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1)

Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Per pista ciclabile s'intende un'area viabile dotata di regolare segnaletica, situata soprattutto in ambito urbano, destinata esclusivamente al traffico ciclabile.

(2) Per itinerario ciclopedonale s'intende un'area viabile dotata di regolare segnaletica, situata soprattutto in ambito rurale, destinata prevalentemente al traffico ciclabile. Sono ammesse la mobilità pedonale nonché la circolazione con pattini a rotelle. In via eccezionale sono ammessi il transito di veicoli agricolo-forestali necessari alla coltivazione dei fondi, nonché gli accessi alla sede del maso. Sugli itinerari ciclopedonali non è consentito cavalcare; il gestore può autorizzare eccezioni motivate.

(3) Se l'itinerario ciclopedonale e la pista ciclabile coincidono, vigono le disposizioni previste per l'itinerario ciclopedonale al fine di garantire la continuità della rete ciclabile sovracomunale.