(1) La Giunta provinciale stabilisce annualmente il tetto massimo della retta giornaliera e la tariffa del servizio.
(2) L’ente gestore del servizio stabilisce, entro il 30 novembre di ciascun anno, nei limiti degli importi massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, le rette giornaliere omnicomprensive da applicarsi nell’anno successivo.
(3) I pasti non sono compresi nella retta giornaliera e nella tariffa del servizio; per gli stessi l’ente gestore può chiedere il pagamento della tariffa aggiuntiva per il pasto, stabilita dalla Giunta provinciale. 4)