(1) Il centro di assistenza diurna per anziani dispone della capacità ricettiva per l'accoglienza da un minimo di 8 ad un massimo di 25 utenti contemporaneamente.
(2) I centri di assistenza diurna per anziani integrati in case di riposo/centri di degenza devono essere ben individuabili sia dal punto di vista della collocazione interna, che dell'organizzazione e dell'organico del personale proprio, per garantire agli utenti un'assistenza adeguata. In essi gli utenti possono usufruire delle offerte di servizi e dei locali della struttura ospitante.
(3) I centri di assistenza diurna per anziani garantiscono:
a) un soggiorno,
b) una sala da pranzo,
c) locali di riposo,
d) servizi igienici,
e) spazi aperti necessari per l'assistenza.