(1) L'assistenza diurna agli anziani consiste in:
(2) Il centro di assistenza diurna per anziani e l'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza sono servizi di assistenza aperta, alternativi a quelli di carattere residenziale, che offrono accoglienza, di giorno, a persone anziane che, per motivi psichici o fisici, non sono in grado di rimanere da sole nel proprio domicilio oppure necessitano di un'assistenza che non può essere offerta, in misura adeguata, da terze persone o dal servizio di assistenza domiciliare del distretto sociale.
(3) Nel centro di assistenza diurna e nei servizi di assistenza diurna delle case di riposo/centri di degenza non possono essere accolte persone anziane totalmente non autosufficienti, se non in casi eccezionali, per tempi limitati.