Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.
(1) La Ripartizione provinciale Lavoro può verificare in qualsiasi momento se l'attività è svolta correttamente e se permangono in capo all'agenzia i requisiti economici ed organizzativi. A tal riguardo le agenzie autorizzate sono obbligate a fornire i dati richiesti.
(2) Qualora non sussistano più i requisiti o l'attività non sia più svolta in modo corretto o continuativo, la Ripartizione provinciale Lavoro informa l'agenzia interessata, invitandola ad uniformarsi alle prescrizioni entro 60 giorni. Se l'agenzia non provvede, il Direttore della Ripartizione sospende e, nei casi più gravi, revoca l'autorizzazione. In tal caso l'agenzia interessata è cancellata dall'Albo provinciale con contestuale comunicazione al competente Ministero.