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In vigore al: 21/11/2014

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 381)
Autorizzazione provinciale delle agenzie per il lavoro

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1)

Pubblicato nel B.U. 21 agosto 2007, n. 34.

Art. 4 (Personale)

(1) Per l'iscrizione nell'Albo provinciale è richiesta la seguente dotazione minima di personale:

  • a)  tre unità di lavoro qualificate nella sede principale e 1,5 unità di lavoro qualificate in eventuali sedi secondarie per le agenzie di intermediazione di lavoro;
  • b)  due unità di lavoro qualificate nella sede principale ed un' unità di lavoro qualificata in eventuali sedi secondarie per le agenzie di ricerca e selezione di personale e per le agenzie di supporto al ricollocamento professionale.

(2) La qualifica può essere comprovata da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita come dirigente, quadro, funzionario o funzionaria oppure come professionista, nel campo della ricerca o gestione del personale, della fornitura di lavoro temporaneo, della formazione o dell'orientamento professionale e delle relazioni sindacali. Ai fini del conteggio degli anni di esperienza professionale sono computati anche i percorsi formativi di durata non inferiore ad un anno, organizzati dall'amministrazione provinciale oppure dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale.L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo alternativo all'esperienza professionale.

(3) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari non devono aver subito condanne penali, anche non definitive, nè essere stati assoggettati alle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni di cui alle leggi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o in materia di lavoro o di previdenza sociale. Non devono, altresì, essere sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche.

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