Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) Il personale ispettivo di vigilanza sanitaria del Servizio vigila sull'applicazione delle norme del presente regolamento.
(2) In caso di esercizio senza autorizzazione ovvero insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7, il Servizio dispone la cessazione immediata delle attività di tatuaggio o piercing.
(3) La sospensione dell'esercizio dell'attività è disposta, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, nei casi di insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8.
(4) Nell'ambito delle sole manifestazioni temporanee, la cessazione e la sospensione immediata dell'attività possono essere disposte provvisoriamente dal competente personale ispettivo di vigilanza sanitaria.