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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 aprile 2007, n. 251)
Norme tecniche sulle verifiche degli elementi strutturali degli edifici

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1)

Pubblicato nel B.U. 27 giugno 2007, n. 26.

Art. 2 (Valutazione dell'idoneità statica degli elementi strutturali)

(1) La valutazione dell'idoneità statica degli elementi strutturali di cui all'articolo 1 è eseguita:

  • a)  ogni dieci anni dal rilascio del certificato di collaudo statico;
  • b)  qualora si verifichino sollecitazioni straordinarie che possano compromettere la capacità portante della struttura;
  • c)  qualora si verifichi una variazione di destinazione d' uso che comporti un incremento dei sovraccarichi utili.

(2) Per la valutazione degli elementi strutturali più importanti sono effettuati i seguenti adempimenti:

  • a)  ispezione dell' opera;
  • b)  analisi della storia dell' opera;
  • c)  controllo della documentazione relativa alla qualità e alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti;
  • d)  esame delle caratteristiche geologiche del terreno;
  • e)  controllo della documentazione relativa alle prove di carico;
  • f)  esame del progetto dell' opera ed in particolare dei calcoli statici;
  • g)  esame e recepimento del piano di manutenzione dell' opera, ove previsto dalla normativa vigente, con riferimento alla vita utile dell'opera ed a quella delle sue parti strutturali;
  • h)  ove necessario, proposta di eventuali studi, accertamenti e monitoraggi periodici di elementi significativi da proseguire nell' ambito dell'esercizio dell'opera.

(3) Nel caso in cui sia disponibile la documentazione di progetto e di collaudo e non si riscontrino segni evidenti di degrado, di riduzione della capacità portante o di variazione delle condizioni d'uso, la valutazione dell'idoneità statica potrà avvenire attraverso una ispezione visiva e attraverso la valutazione della documentazione relativa al collaudo originario.

(4) Nel caso in cui non sia disponibile la documentazione di progetto e di collaudo, si dovrà procedere ad un'adeguata verifica statica comprendente la ricostruzione della storia dell'edificio, il rilievo geometrico dell'edificio e della struttura, prove ed indagini sui materiali, nonché eventuali prove di carico, ove ritenute necessarie.

(5) In caso di assenza o incompletezza della documentazione tecnica, questa verrà predisposta in occasione della prima valutazione di idoneità statica. Per gli elementi strutturali più significativi sono eseguiti opportuni calcoli statici secondo i metodi indicati dal tecnico incaricato o dalla tecnica incaricata, eventualmente ragguagliati all'epoca della costruzione.

(6) La certificazione decennale di idoneità statica, corredata della eventuale documentazione reperita o predisposta allo scopo, deve essere depositata presso il servizio provinciale competente per l'accettazione delle denunce di opere in cemento armato o di strutture metalliche.