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In vigore al: 21/11/2014

i) Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 221)
Contenuto e gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole

1)
Pubblicato nel B.U. 10 aprile 2007, n. 15.v

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 5/bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, il contenuto e la gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole, di seguito denominata anagrafe provinciale, istituita presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

(2) L'anagrafe provinciale raccoglie le informazioni di cui all'allegato A relative alle imprese agricole che operano in provincia di Bolzano e che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione.

(3) Si intende per impresa agricola il soggetto pubblico o privato esercente attività agricola, forestale o agroalimentare ai sensi dell'articolo 2135 codice civile. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le persone fisiche che esercitano, in forma non imprenditoriale, un'attività ai sensi dell'articolo 2135 codice civile, sono equiparate all'impresa agricola.

(4) Ogni impresa agricola ha una posizione univoca nell'anagrafe provinciale.

(5) L'anagrafe provinciale è parte del Sistema informativo agricolo forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) di cui all'articolo 2.

Art. 2 (Sistema informativo agricolo forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF))

(1) Il Sistema informativo agricolo forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) è lo strumento di raccordo e supporto per l'attività amministrativa provinciale in ambito agricolo e forestale, strutturato come sistema aperto, al quale si potranno connettere tutti i soggetti pubblici e privati aventi interessi nel settore, abilitati ai sensi dell'articolo 3.

(2) La gestione del SIAF è di competenza delle Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste, rispettivamente per i dati di propria competenza, alle quali tutti i soggetti che intendono essere autorizzati all'accesso al SIAF devono inoltrare richiesta motivata di abilitazione. La Ripartizione provinciale competente, sulla base delle richieste pervenute, concede l'autorizzazione e attribuisce a ciascun soggetto uno specifico profilo utente.

(3) Il SIAF è aperto a tutti i soggetti elencati all'articolo 3, coinvolti a vario titolo nell'attuazione delle politiche in ambito agricolo, forestale ed agroalimentare.

(4) Il profilo utente attribuito determina livelli differenti di accesso al SIAF. Questi vengono definiti con il manuale di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 3 (Connessione)

(1) Oltre alla Provincia autonoma di Bolzano e ad amministrazioni pubbliche statali, possono essere connessi al SIAF con la possibilità di accedere all'anagrafe provinciale e al fascicolo aziendale:

  1. l'organismo pagatore provinciale di cui all'articolo 12/bis della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11;
  2. i comuni;
  3. le comunità comprensoriali;
  4. le organizzazioni professionali agricole e forestali;
  5. i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
  6. le associazioni dei produttori;
  7. le imprese agricole singole od associate;
  8. altri soggetti abilitati dal responsabile della gestione dell'anagrafe provinciale.

Art. 4 (Codice unico)

(1) Le imprese agricole sono identificate dal codice fiscale.

(2) Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione dell'azienda agricola, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

Art. 5 (Unità tecnico-economica (UTE))

(1) A ciascuna impresa fa capo una o più unità tecnico-economiche (UTE). Per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e agricole, con una propria autonomia produttiva, condotta a qualsiasi titolo da un soggetto per una o più attività agricole, forestali o agroalimentari, identificata dal codice ISTAT del comune ove si svolge in misura prevalente la sua attività economica.

Art. 6 (Gestione)

(1) Il Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura è responsabile della gestione dell'anagrafe provinciale. Le procedure per la gestione e le modalità di funzionamento relative a iscrizione, variazione e cancellazione sono definite in un apposito manuale da esso predisposto.

Art. 7 (Iscrizione)

(1) La richiesta di iscrizione all'anagrafe provinciale va inoltrata alla Ripartizione provinciale Agricoltura, utilizzando gli appositi moduli.

(2) L'iscrizione all'anagrafe provinciale può essere richiesta in ogni momento, ma comunque prima di attivare con la pubblica amministrazione qualsiasi rapporto attinente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile.

(3) Oltre che nei casi previsti dalla normativa di settore vigente, l'iscrizione all'anagrafe può essere disposta d'ufficio anche ai fini del monitoraggio del settore agricolo-forestale e agroalimentare. Le imprese agricole rimangono iscritte d'ufficio fino alla loro iscrizione all'anagrafe provinciale ai sensi del comma precedente.

Art. 8 (Variazioni)

(1) Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della validità delle informazioni contenute nell'anagrafe provinciale deve essere comunicato, a cura degli interessati, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del fatto o dall'adozione dell'atto o comunque prima di instaurare con la pubblica amministrazione un rapporto attinente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile, alla Ripartizione provinciale Agricoltura.

(2) Le variazioni delle informazioni relative alle imprese agricole iscritte all’anagrafe possono essere disposte d’ufficio, compatibilmente con la normativa di settore vigente.2)

2)
L'art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 aprile 2010, n. 21.

Art. 9 (Cancellazione)

(1) La cancellazione dell'impresa e delle relative informazioni dall'anagrafe provinciale avviene su richiesta del soggetto interessato.

(2) Nei casi previsti dal manuale di cui all'articolo 6, la cancellazione dell'impresa e delle relative informazioni dall'anagrafe provinciale può, inoltre, essere disposta d'ufficio.

Art. 10 (Verifica delle informazioni)

(1) I dati dichiarati nella richiesta di iscrizione all'anagrafe provinciale o nella comunicazione di variazione sono sottoposti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, a verifica da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura che può avvalersi a tale scopo, secondo le modalità previste dal manuale di cui all'articolo 6, anche di personale e risorse appartenenti ad altre ripartizioni provinciali.

(2) In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, si provvede all'iscrizione dell'impresa agricola nell'anagrafe provinciale ovvero alla modificazione delle informazione ivi contenute.

(3) In caso di esito negativo, in tutto o in parte, della verifica di cui al comma 1, la Ripartizione provinciale Agricoltura comunica tempestivamente al richiedente le difformità riscontrate, invitandolo a fornire dei chiarimenti.

(4) Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, senza che sono stati forniti i chiarimenti richiesti, l'iscrizione si intende respinta. Qualora il richiedente insiste sulla correttezza delle informazioni dichiarate, la richiesta di iscrizione o di variazione è sottoposta entro 60 giorni ad un ulteriore verifica da parte di un'istanza individuata all'interno della Ripartizione provinciale Agricoltura d'intesa tra la Ripartizione provinciale Agricoltura e la Ripartizione provinciale Foreste e indicata nel manuale di cui all'articolo 6, comma 1, che decide in ordine alle informazioni da inserire nell'anagrafe provinciale.

(5) Di norma i dati di riferimento, ai fini della verifica di cui al comma 1, sono quelli contenuti nelle fonti di dati di cui all'allegato B; in caso di difformità, il richiedente deve chiedere un'aggiornamento dei rispettivi dati contenuti nelle fonti di riferimento.

Art. 11 (Comunicazioni)

(1) Su richiesta del diretto interessato, il Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura gli comunica le informazioni concernenti l'iscrizione dell'impresa agricola all'anagrafe provinciale e relative variazioni nonché l'avvenuta cancellazione.

(2) La comunicazione delle informazioni iscritte d'ufficio all'anagrafe provinciale, nonché delle relative variazioni e cancellazioni disposte d'ufficio avviene mediante adeguate forme di pubblicità stabilite nel manuale di cui all'articolo 6.

Art. 12 (Fascicolo aziendale)

(1) Il fascicolo aziendale è parte dell'anagrafe provinciale ed è costituito dall'insieme delle informazioni previste dalla normativa vigente in materia.

(2) I dati necessari per la compilazione del fascicolo aziendale sono forniti dalle imprese agricole unitamente alle informazioni richieste ai fini dell'iscrizione all'anagrafe provinciale, utilizzando anche dati messi a disposizione dall'amministrazione provinciale.

(3) Tutti i dati contenuti nel fascicolo aziendale, che sono stati controllati e convalidati con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, s'intendono certificati e, se confermati dall'impresa in occasione dell'attivazione di procedimenti, non sono soggetti ad ulteriore verifica da parte della Amministrazione provinciale durante la fase istruttoria di istanze.

(4) I dati relativi alle superfici coltivate, inseriti nel fascicolo aziendale secondo le modalità descritte ai commi precedenti, sono da considerarsi, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, da ogni punto di vista dati verificati ai fini del trattamento di qualsiasi domanda di aiuto. 3)

3)
L'art. 12, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 6 settembre 2011, n. 34.

Art. 13 (Punti di svantaggio)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale definisce la tipologia di svantaggi che ostacolano la produzione agricola e forestale e ne determina i criteri e la valutazione per il calcolo dei rispettivi punti di svantaggio.

(2) Sulla base delle informazioni contenute nell'anagrafe provinciale l'Amministrazione provinciale procede al calcolo dei punti di svantaggio da assegnare ad imprese agricole caratterizzate da svantaggi naturali.

massimeDelibera 23 gennaio 2012, n. 110 - Modifica dei criteri di individuazione delle aziende agricole particolarmente sfavorite ai fini dell'erogazione del sostegno regionale sulla contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 14 (Controlli a campione)

(1) Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Agricoltura dispone periodicamente idonei controlli a campione sulla veridicità dei dati dichiarati. A tal fine si può avvalere del personale del Corpo forestale provinciale, che effettua i controlli a campione anche in occasione dei controlli da eseguirsi presso l’impresa ai sensi del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. 4)

4)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 6 settembre 2011, n. 34.

Art. 15 (Norma transitoria)

(1) Ai fini della prima iscrizione all'anagrafe provinciale, nel manuale di cui all'articolo 6 sono previste particolari procedure per l'utilizzo di dati relativi alle imprese agricole da iscrivere, di cui l'amministrazione provinciale è in possesso al momento dell'istituzione dell'anagrafe.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (articolo 1, comma 2)

(1) L'anagrafe provinciale contiene le seguenti informazioni:

  1. i dati anagrafici;
  2. il legale rappresentante e sede legale;
  3. l'ubicazione e sede dell'impresa e ubicazione delle unità tecnico-economiche (UTE);
  4. la consistenza zootecnica soggetta ad identificazione e le altre "consistenze" rilevanti per intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione relative all'impresa e alle singole UTE;
  5. la consistenza complessiva e dimensione delle superfici coltivate, nonché i titoli di conduzione e i dati catastali; 5)
  6. le domande di ammissione all'erogazione di aiuti e sovvenzioni comunitari, nazionali e provinciali e stato dei singoli procedimenti;
  7. i quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali;
  8. i titoli assegnati per il premio unico aziendale;
  9. le risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento ed i sopralluoghi presso le imprese, previsti dalle normative comunitaria, nazionale e provinciale;
  10. l'eventuale ente associativo delegato dall'impresa;
  11. gli impianti acquicoli per la produzione ittica;
  12. ogni altra informazione attinente all'esercizio dell'attività agricola, forestale o agroalimentare svolta e risultante all'Amministrazione provinciale, centrale o periferica, nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe provinciale.
5)
La lettera e) dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 6 settembre 2011, n. 34.

Allegato B (articolo 10, comma 5)

Le principali fonti di dati che concorrono all'implementazione dell'anagrafe provinciale sono:

  1. l'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate;
  2. i dati anagrafici comunali;
  3. il registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), che contiene i dati anagrafici e fiscali delle imprese;
  4. il libro fondiario ed il catasto fondiario della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento;
  5. l'anagrafe zootecnica provinciale che contiene i dati identificativi dei rispettivi capi allevati nelle aziende zootecniche;
  6. la cartografia provinciale ufficiale e sistemi informativi geografici per la determinazione di dati territoriali;
  7. altre banche dati: Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), organismo pagatore, Ministero politiche agricole, agroalimentari e forestali, altri organismi.
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