(1) Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della validità delle informazioni contenute nell'anagrafe provinciale deve essere comunicato, a cura degli interessati, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del fatto o dall'adozione dell'atto o comunque prima di instaurare con la pubblica amministrazione un rapporto attinente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile, alla Ripartizione provinciale Agricoltura.
(2) Le variazioni delle informazioni relative alle imprese agricole iscritte all’anagrafe possono essere disposte d’ufficio, compatibilmente con la normativa di settore vigente.2)