(1) Il fascicolo aziendale è parte dell'anagrafe provinciale ed è costituito dall'insieme delle informazioni previste dalla normativa vigente in materia.
(2) I dati necessari per la compilazione del fascicolo aziendale sono forniti dalle imprese agricole unitamente alle informazioni richieste ai fini dell'iscrizione all'anagrafe provinciale, utilizzando anche dati messi a disposizione dall'amministrazione provinciale.
(3) Tutti i dati contenuti nel fascicolo aziendale, che sono stati controllati e convalidati con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, s'intendono certificati e, se confermati dall'impresa in occasione dell'attivazione di procedimenti, non sono soggetti ad ulteriore verifica da parte della Amministrazione provinciale durante la fase istruttoria di istanze.
(4) I dati relativi alle superfici coltivate, inseriti nel fascicolo aziendale secondo le modalità descritte ai commi precedenti, sono da considerarsi, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, da ogni punto di vista dati verificati ai fini del trattamento di qualsiasi domanda di aiuto. 3)