(1) Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 5/bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, il contenuto e la gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole, di seguito denominata anagrafe provinciale, istituita presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.
(2) L'anagrafe provinciale raccoglie le informazioni di cui all'allegato A relative alle imprese agricole che operano in provincia di Bolzano e che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione.
(3) Si intende per impresa agricola il soggetto pubblico o privato esercente attività agricola, forestale o agroalimentare ai sensi dell'articolo 2135 codice civile. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le persone fisiche che esercitano, in forma non imprenditoriale, un'attività ai sensi dell'articolo 2135 codice civile, sono equiparate all'impresa agricola.
(4) Ogni impresa agricola ha una posizione univoca nell'anagrafe provinciale.
(5) L'anagrafe provinciale è parte del Sistema informativo agricolo forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) di cui all'articolo 2.