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In vigore al: 21/11/2014

d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 141)
Regolamento di esecuzione nel settore delle coopertive di garanzia

1)

Pubblicato nel B.U. 3 aprile 2007, n. 14.

Art. 1 (Cooperative di garanzia riconosciute)

(1) Agli aiuti finanziari previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12, sono ammesse le cooperative di garanzia riconosciute dalla Giunta provinciale.

Art. 2 (Riconoscimento)

(1) Ai fini del finanziamento di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale riconosce le cooperative di garanzia che recepiscono nei loro statuti gli indirizzi fissati dalla Provincia autonoma di Bolzano, che hanno la loro sede legale e svolgono attività prevalente in provincia di Bolzano, nel rispetto della vigente normativa in materia.

(2) Le cooperative di garanzia regolarmente costituite e non ancora riconosciute possono inoltrare domanda di riconoscimento alla Giunta provinciale.

(3) Ai fini dell'eventuale riconoscimento di nuove cooperative di garanzia, la Giunta provinciale tiene conto della presenza di cooperative di garanzia già operanti nei medesimi settori economici, anche al fine di un ottimale utilizzo delle risorse pubbliche e dell'ottimizzazione dell'intero sistema. Non sono di norma riconosciute cooperative di garanzia di nuova costituzione per settori che già dispongono di una propria struttura di garanzia.

(4) È soggetta a preventivo nullaosta della Giunta provinciale ogni successiva modifica statutaria.

Art. 3 (Aiuti finanziari)

(1) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12, alle cooperative di garanzia riconosciute dalla Giunta provinciale si applicano in materia di aiuti finanziari le disposizioni della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, con esclusione delle cooperative di garanzia regolate da specifica normativa provinciale, alle quali continuano ad applicarsi le norme dettate dai rispettivi ordinamenti.

(2) A favore delle cooperative di garanzia riconosciute non regolate da specifica normativa provinciale possono essere erogati i seguenti aiuti finanziari:

  • a)  un contributo posticipato in misura pari all' ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa di garanzia nell'anno precedente;
  • b)  il rimborso fino al 60 per cento dell' ammontare delle eventuali perdite annuali che la cooperativa di garanzia incontra per insolvenza dei propri soci;
  • c)  un contributo ad integrazione del fondo rischi.

(3) Non possono essere oggetto di rimborso, ai sensi del comma 2, le perdite su garanzie prestate già coperte tramite l'adesione a fondi di garanzia interconsortili. Il rimborso previsto dal comma 2 è calcolato sulla parte residua.

(4) La spesa per gli interventi di aiuto finanziario di cui al comma 2 è fissata ed autorizzata con legge finanziaria annuale.

(5) Gli aiuti finanziari sono concessi su istanza dei soggetti interessati nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 4 unicamente per eventi societari successivi alla data di riconoscimento.

Art. 4 (Piattaforma comune sovrasettoriale delle cooperative di garanzia)

(1) Per accedere al contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12, la piattaforma comune sovrasettoriale deve vedere il coinvolgimento di almeno tre cooperative di garanzia riconosciute ed essere finalizzata alla creazione di sinergie nell'ambito della consulenza creditizia e finanziaria, nonché dei processi gestionali.

(2) La collaborazione deve essere regolata da accordi contrattuali tra le parti o essere svolta da soggetto giuridico da queste appositamente costituito e prevedere una durata minima di almeno cinque anni. Lo statuto o gli accordi contrattuali dovranno essere approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 12.

(3) I criteri di ammissione alle prestazioni della piattaforma comune non possono essere discriminanti nei confronti delle cooperative di garanzia riconosciute. L'amministrazione e la gestione delle attività della piattaforma comune dovranno essere tali da non discriminare singoli soci o settori di attività economica e dovranno assicurarne una equilibrata rappresentanza.

(4) Le attività previste possono essere svolte attraverso proprio personale, attraverso l'acquisto di prestazioni da terzi o avvalendosi, mediante convenzione, dei servizi delle cooperative di garanzia riconosciute.

Art. 5 (Cooperativa di garanzia "Socialfidi")

(1) Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2 e della concessione degli aiuti finanziari di cui all'articolo 3, lo statuto della cooperativa di garanzia "Socialfidi" deve contenere i seguenti elementi:

  • a)  la cooperativa di garanzia "Socialfidi" si rivolge alle cooperative, alle associazioni ed alle fondazioni, attive nel settore sociale o sanitario e che abbiano la loro sede legale e svolgano attività prevalente in provincia di Bolzano; le garanzie prestate possono avere per oggetto unicamente i finanziamenti per iniziative svolte nel territorio della provincia di Bolzano;
  • b)  possono diventare soci della cooperativa di garanzia i soggetti di cui alla lettera a), così come i loro consorzi, le loro associazioni di rappresentanza ed altri soggetti che possano utilmente contribuire alle finalità della cooperativa di garanzia; le condizioni di ammissione non possono essere discriminanti nei confronti di nuovi soci; le prestazioni della cooperativa di garanzia sono riservate ai soci che presentano i requisiti di cui alla lettera a);
  • c)  deve essere garantita un' adeguata partecipazione dei soci ai costi di gestione ed alla dotazione patrimoniale della cooperativa di garanzia;
  • d)  le tipologie di finanziamento per le quali può essere prestata garanzia, le tipologie di spesa a cui questi finanziamenti possono riferirsi, nonché la durata temporale massima delle operazioni di garanzia;
  • e)  le procedure ed i criteri di valutazione delle domande di garanzia, che devono tenere conto della validità tecnica e sociale del progetto che si intende finanziare, così come della situazione e delle prospettive economico-patrimoniali del beneficiario;
  • f)  l' obbligatorio accompagnamento degli interventi di garanzia con misure di consulenza creditizia, finanziaria e gestionale, prestate da soggetto qualificato ed adeguate al fabbisogno del richiedente;
  • g)  Negli organi di amministrazione e vigilanza della cooperativa di garanzia, così come in tutti gli altri organi sociali deliberativi eventualmente istituiti, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano, in ragione di almeno un terzo del totale dei membri e comunque di non meno di due membri;
  • h)  la percentuale massima di garanzia erogabile non può essere superiore al 65 per cento dell' importo di finanziamento;
  • i)  l' entità massima delle garanzie complessivamente erogabili non può essere superiore al decuplo dell'ammontare del fondo rischi;
  • j)  l' entità massima delle garanzie erogabili a favore di un singolo beneficiario non può essere superiore al 7,5 per cento della consistenza complessiva del fondo rischi;
  • k)  i fondi a qualsiasi titolo conferiti dalla Provincia autonoma di Bolzano costituiscono assegnazione vincolata; in caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa di garanzia, essi devono essere restituiti alla Provincia autonoma di Bolzano prima di procedere alla devoluzione del patrimonio residuo;
  • l)  l' attribuzione alla Provincia autonoma di Bolzano dell'attività di vigilanza prevista dalla normativa sulle società cooperative.

Gli elementi previsti dalle lettere d), e), h), i) e j) possono venire fissati anche nel quadro di un apposito regolamento interno.

(2) Qualora oltre allo statuto venga adottato un regolamento interno, anche questo deve essere approvato dalla Giunta provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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