(1) In casi particolarmente complessi, la commissione può avvalersi di una persona che funge da consulente tecnico esterno. Il Direttore o la Direttrice della Ripartizione provinciale sanità provvede al conferimento del formale incarico.
(2) Nei casi di cui al comma 1, la commissione affida la funzione di consulente tecnico preferibilmente ad una persona iscritta nell'albo dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale, istituito ai sensi degli articoli 13, e seguenti, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, seguendo il principio della rotazione.
(3) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in materia di incompatibilità del consulente tecnico.
(4) Alla persona che funge da consulente tecnico esterno, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista per dipendenti provinciali, spetta per ogni consulenza svolta un'indennità stabilita in proporzione alla complessità del caso trattato e comunque non superiore a 5.000,00 euro.