Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 febbraio 2007, n. 9.
(1) Parti del procedimento sono il o la paziente o, in caso di decesso, i suoi eredi, e i medici coinvolti nel caso oggetto del procedimento. Se questi ultimi sono legati ad un ente o ad una struttura sanitaria pubblica o privata da un rapporto professionale, anche l'ente o la struttura sanitaria medesima è parte necessaria. Gli eredi designano un comune procuratore. Le assicurazioni dei medici rispettivamente dell'ente o della struttura sanitaria pubblica o privata possono intervenire come parti accessorie nel procedimento davanti alla commissione.
(2) Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento da una persona di fiducia, munita di apposita procura.
(3) Qualora nel caso oggetto del procedimento sia coinvolta una struttura del Servizio sanitario provinciale o un medico o una struttura sanitaria convenzionati con il medesimo, il o la paziente o, in caso di decesso, i suoi eredi, possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento dal difensore civico o dalla difensora civica.
(4) Le parti hanno la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico o una propria consulente tecnica.