Pubblicato nel B.U. 24 ottobre 2006, n. 43.
(1) Coloro che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dimostrano in un periodo di 5 anni almeno tre anni di esperienza professionale pertinente e la frequenza di un corso di almeno 100 ore nel campo del rilassamento e della tecnica corporea, sono abilitati ad esercitare l'attività di trainer del benessere, previo riconoscimento da parte del Direttore o della Direttrice della Ripartizione provinciale Turismo dopo aver acquisito il parere obbligatorio delle ripartizioni provinciali per la formazione professionale. La documentazione comprovante i requisiti di cui sopra deve essere presentata entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.