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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 351)
Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile

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Per la zona I vigono le seguenti prescrizioni:

  1. sono ammesse solamente attività relative all'approvvigionamento idropotabile;
  2. la zona va recintata e la recinzione va sottoposta a costante manutenzione;
  3. lo studio idrogeologico volto a delimitare le aree di tutela dell'acqua potabile indica la necessità di recintare la zona di captazione di un pozzo di emungimento o le aree difficilmente accessibili;
  4. l'area in un raggio di cinque metri dal punto di captazione è libera da cespugli o alberi ed è mantenuta a coltre erbosa; per questa area non è necessario il cambio di coltura ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.
  5. le radici vanno eliminate;
  6. l'area va coperta con uno strato impermeabile e compatibile con l'acqua potabile e la superficie deve essere modellata in modo che le acque superficiali possano defluire rapidamente senza dar luogo a ristagni superficiali;
  7. le infiltrazioni di acque superficiali dall'esterno dell'area di captazione vanno impedite mediante argini e canalette di scolo;
  8. è vietato l'accesso ai non addetti;
  9. è vietato qualsiasi tipo di concimazione e l'uso di fitofarmaci;
  10. qualsiasi modifica sostanziale agli impianti di captazione è autorizzata dall'Ufficio provinciale gestione risorse idriche;
  11. nel quaderno di servizio vanno riportate tutte le misure di portata, il prelievo di campioni d'acqua per analisi, l'esecuzione dei lavori di manutenzione e quant'altro attinente alle captazioni;
  12. la zona va individuata da appositi cartelli, le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta provinciale;
  13. in base alle condizioni idrogeologiche possono essere stabilite ulteriori prescrizioni ai sensi dell'allegato B.
1)
Pubblicato nel B.U. 29 agosto 2006, n. 35.
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