(1) La zona I di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge comprende la superficie di captazione ed è delimitata in base alla situazione geologica ed idrogeologica dell'area sorgiva, al tipo di captazione ed alla quantità d'acqua estratta.
(2) Per la zona I vigono le prescrizioni di cui all'allegato A.
(3) La zona II di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge viene delimitata in base alla situazione geologica dell'area di alimentazione ed ai fini della sua individuazione vale il limite, fissato dal geologo, di 50 giorni di percorrenza dell'acqua nel sottosuolo.
(4) Se la natura del territorio è caratterizzata esclusivamente da bosco, da zona rocciosa, da alpe o da zona improduttiva e se l'area di alimentazione risulta priva di particolari fonti di contaminazione la zona II può essere estesa all'intero bacino di alimentazione.
(5) La zona III di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge è equiparata all'area di alimentazione ed ai fini della sua individuazione vale il limite, fissato dal geologo, di 365 giorni di permanenza dell'acqua nel sottosuolo.
(6) Il decreto che istituisce le zone II e III può prescrivere divieti, vincoli o limitazioni per l'utilizzo del suolo negli ambiti riportati nell'allegato B, per raggiungere gli obiettivi di tutela indicati nell'articolo 15 della legge.