(1) Il presente regolamento specifica i generali divieti, i vincoli e le limitazioni d'uso che possono essere introdotti nelle aree di tutela dell'acqua potabile, definisce le prescrizioni per risorse idriche già utilizzate per l'approvvigionamento potabile pubblico e stabilisce i criteri per l'elaborazione di uno studio idrogeologico semplificato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 e dell'articolo 18, comma 3 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante le disposizioni sulle acque, di seguito denominata legge.
(2) Ai fini del presente regolamento si intende per fonte idropotabile il punto di una sorgente o di un pozzo dal quale viene captata l'acqua potabile e che alimenta l'acquedotto.