(1) Il gestore redige il piano di emergenza, comprendente il piano d'allarme ed il piano di intervento per l'approvvigionamento idrico potabile e provvede agli adempimenti di cui all'allegato A.
(2) Il piano d'emergenza è redatto per i casi di:
(3) Il piano è approvato dall'appaltante e costituisce parte integrante del piano comunale di protezione civile.
(4) L'approvvigionamento di acqua potabile ed antincendio è determinato in modo tale da consentire una ridondanza del sistema di approvvigionamento.